2. Ai giudizi arbitrali si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, salvo quanto previsto all’articolo 9, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 dicembre 2000, n. 554. Ai giudizi costituiti ai sensi del presente comma si applicano le norme di procedura di cui al citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 dicembre 2000, n. 2-ter. In caso di mancato accordo per la nomina del terzo arbitro, ad iniziativa della parte piu’ diligente, provvede la Camera arbitrale, scegliendolo nell’albo previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 398, nonche’ l’obbligo di applicazione da parte del collegio arbitrale delle tariffe di cui all’allegato al predetto regolamento. 3. Nei casi in cui il silenzio dell’amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l’amministrazione competente puo’ assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. 4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l’ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza e l’immigrazione, la salute e la pubblica incolumita’, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l’adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell’amministrazione come rigetto dell’istanza, nonche’ agli atti e procedimenti individuati con uno o piu’ decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti.

L’amministrazione competente puo’ richiedere informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualita’ soltanto qualora non siano attestati in documenti gia’ in possesso dell’amministrazione stessa o non siano direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. La stessa Sogesid, in funzione dei dati e delle informazioni fornite dalle imprese Treerre S.r.l., ha predisposto una bozza di cronoprogramma che prevede la conclusione dei lavori entro il 28 gennaio 2018. Al fine della corretta conduzione del cantiere e per richiamare l’affidataria ad eseguire lavori secondo gli elaborati progettuali e nel rispetto del tempo contrattuale, il direttore dei lavori ha emanato diciassette ordini di servizi e una diffida ad adempiere. I termini di cui ai commi 2 e 3 possono essere altresi’ sospesi, per una sola volta, per l’acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualita’ non attestati in documenti gia’ in possesso dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. 773, delle schede di gioco, intese come l’insieme di tutte le componenti hardware e software del congegno stesso, e dei documenti attestanti il rilascio dei nulla osta di cui all’articolo 38, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 2. I documenti attestanti atti, fatti, qualita’ e stati soggettivi, necessari per l’istruttoria del procedimento, sono acquisiti d’ufficio quando sono in possesso dell’amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni.

1. Fatta salva l’applicazione dell’articolo 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell’amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessita’ di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all’interessato, nel termine di cui all’articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2. 2. L’amministrazione competente puo’ indire, entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV, maglia inter 2025/26 anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati. Art. 2 (Conclusione del procedimento) – 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso. 4. Nei casi in cui leggi o regolamenti prevedono per l’adozione di un provvedimento l’acquisizione di valutazioni tecniche di organi o enti appositi, i termini di cui ai commi 2 e 3 sono sospesi fino all’acquisizione delle valutazioni tecniche per un periodo massimo comunque non superiore a novanta giorni.

Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza. E` fatto comunque salvo il potere dell’amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. Nei casi in cui la legge prevede l’acquisizione di pareri di organi o enti appositi, il termine per l’adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attivita’ e di rimozione dei suoi effetti sono sospesi, fino all’acquisizione dei pareri, fino a un massimo di trenta giorni, scaduti i quali l’amministrazione puo’ adottare i propri provvedimenti indipendentemente dall’acquisizione del parere. 24-bis. La SACE S.p.a. puo’ destinare propri beni e rapporti giuridici al soddisfacimento dei diritti dei portatori dei titoli da essa emessi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 5, commi 18 e 24. Alle operazioni di raccolta effettuate dalla SACE S.p.a. ai sensi del presente comma, non si applicano gli articoli da 2410 a 2420 del codice civile. Si applicano le disposizioni dell’articolo 14, comma 2. 5. Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini di cui ai commi 2 o 3, il ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione, ai sensi dell’articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n.

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